Il pagamento in contanti di farmaci e dispositivi medici è ancora ammesso per la detrazione fiscale
Facciamo chiarezza sulla detrazione fiscale dei farmaci: per detrarre dalla dichiarazione dei redditi le spese di acquisto di medicinali e dispositivi medici è ancora possibile pagare in contanti.
La legge di Bilancio 2020 infatti prevede che specialità medicinali, farmaci e medicinali omeopatici, farmaci da banco e quelli da automedicazione comprati in farmacia con scontrino parlante possano ancora essere pagati in contanti per beneficiare della detrazione fiscale del 19% oltre l’importo di 129,11€.
Stessa cosa vale per i dispositivi medici: ad esempio lenti a contatto, occhiali da vista, cerotti, bende, garze, siringhe, termometri, apparecchi per aerosol, prodotti ortopedici, ausili per disabili, ma anche prodotti per dentiere, materassi ortopedici, test di gravidanza, test di ovulazione, test menopausa, solo per citarne alcuni.
Il pagamento di visite mediche generiche e specialistiche dovrà essere effettuato con strumenti tracciabili
Dal 2020 si dovranno pagare invece con strumenti tracciabili (bancomat, carta di credito, bonifico) le visite chirurgiche e specialistiche non offerte da strutture pubbliche o private accreditate al servizio sanitario nazionale.
In questa categoria rientrano le prestazioni rese da un medico generico, le visite di un medico specialista, le spese di degenza, ricovero e parto, gli esami del sangue, i Day Hospital, le spese per interventi chirurgici e quelle per trasporto in ambulanza.
Inoltre, si fa riferimento a prestazioni rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche, spese per fisioterapia e dietista, elettrocardiogrammi, ecocardiografia, elettroencefalogrammi, ecografie e dialisi.
L’elenco è ancora più lungo, e le prestazioni che abbiamo citato sono solo una parte.
Per tutte queste spese, il diritto alla detrazione fiscale del 19% sarà riconosciuto dal Fisco con la presenza sia della fattura o ricevuta fiscale sia del pagamento tracciabile della spesa stessa.
Occorre specificare che le spese detraibili sono rimaste le stesse, quello che cambia è solo la modalità di pagamento per usufruire della detrazione. Se hai bisogno di chiarimenti contattaci
Ecco il link: Art. 15 del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi
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